Pluralità di confinanti
La prelazione del confinante, quando vi siano più fondi contigui, dà diritto a tutti i confinanti di esercitare il diritto di prelazione. Se uno solo la esercita, non si pone alcun problema. Se intendono esercitare il diritto di prelazione in più d’uno, si pone il problema di stabilire il criterio per attribuire la preferenza all’uno o all’altro.
La Cassazione aveva individuato il seguente criterio, prima che intervenisse il legislatore con l’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: va favorito l’ampliamento delle dimensioni territoriali dell’azienda diretto-coltivatrice, che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Stante quanto sopra si evidenzia che:
a) Il giudice deve valutare in concreto tutta la fattispecie;
b) Non ha alcun rilievo la priorità temporale dell’iniziativa dell’uno o dell’altro confinante;
c) Non ha alcun rilievo la preferenza espressa dal proprietario venditore del fondo;
d) Occorre tener conto: 1) delle dimensioni dei terreni; 2) delle caratteristiche topografiche fisiche e colturali dei terreni; 3) dell’esuberanza della forza lavoro dei confinanti; 4) della stabilità nel tempo dell’azienda che si costituirà.
La sentenza della Cass. Sez. Unite, 18 ottobre 1986, n. 6123 rappresenta il punto di arrivo di una lunga discussione, intesa a chiarire quali fossero i criteri per stabilire il modo di risolvere il problema della preferenza del confinante. Si fronteggiavano in proposito varie opinioni.
Alcuni affermavano che in caso di pluralità di confinanti non operasse la prelazione. Altri ritenevano che prevalesse la priorità temporale dell’esercizio del diritto. Altri, ancora, ritenevano che dovesse prevalere la scelta effettuata dal proprietario venditore. Altri richiamavano la norma contenuta nell’articolo. 8, 9° comma della legge 590/1965 che applicavano per analogia sostenendo l’applicazione congiunta del diritto di prelazione a favore di tutti i confinanti.
La giurisprudenza predetta della Cassazione a Sezioni Unite è stata fatta propria dalla giurisprudenza successiva, in misura tale da legittimare la sensazione che si trattasse di un indirizzo ormai consolidato. Di recente, invece, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha disposto che: “Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell’ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17
maggio 1999”.
In questo modo la norma ha stabilito un criterio preferenziale:
a) al primo grado, coltivatori diretti o imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni, oppure, sembra nello stesso grado, anche se la dottrina afferma il contrario, la qualità di socio di cooperativa di conduzione associata dei terreni;
b) in grado successivo, il numero dei coltivatori e degli imprenditori predetti, purché siano in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio, emesso in data 17 maggio 1999.
Va anche osservato che la scala di preferenze è congegnata in modo tale da renderla operativa non soltanto se manca del tutto la condizione più favorita, ma anche se questa sia sussistente, allorquando peraltro essa non sia in grado di operare una soluzione: si pensi all’ipotesi di più fondi, in ognuno dei quali esista un coltivatore di età compresa tra i 18 e i 40 anni; è evidente che il requisito dell’età in tal caso non potrà recitare un ruolo decisivo ai fini della scelta e pertanto occorrerà ricorrere al secondo requisito: numero dei coltivatori ed eventualmente anche al terzo requisito, allorquando neppure il secondo requisito sia determinante.
Va, infine, chiarito che mentre il numero dei coltivatori tiene conto di ogni unità in più per determinare il coltivatore favorito, non altrettanto accade per il requisito dell’età, giacché il legislatore mostra di considerare come dato da prendere in considerazione non l’effettiva età del singolo, ma allo stesso grado l’ampia fascia di età compresa tra i 18 e i 40 anni: pertanto il coltivatore di 18 anni ha identico titolo, quanto all’età, del coltivatore di 40 anni e lo stesso discorso vale per ogni età compresa tra i due valori limite.
Avvocato Chiara Roncarolo
Avvocato Maurizio Randazzo
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