Requisiti soggettivi ed oggetto del compendio unico
Il legislatore nella normativa relativa al compendio unico per individuare i requisiti soggettivi per poter costituire un compendio unico fa riferimento “a coloro che si impegnano a costituire un compendio unico in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale”. Il legislatore, però, contrariamente a quanto disposto in materia di compendio unico nei territori delle comunità montane, per la concessione delle esenzioni fiscali relative alla costituzione del compendio non richiede che i predetti requisiti soggettivi sussistano al momento dell’acquisto.
Da quanto sopra esposto si può ricavare che, tanto al momento dell’acquisto dei terreni da costituire in compendio, che in sede successoria, e cioè quando l’erede richiede l’assegnazione, non devono necessariamente sussistere in capo ai predetti, la qualifica di coltivatore diretto o quella di imprenditore agricolo professionale. Sembra, dunque, possibile affermare che la ratio della norma si basi sulla volontà del legislatore di favorire gli investimenti in agricoltura, di evitare lo smembramento del compendio e di incentivare l’ingresso dei giovani in agricoltura. In effetti la mancanza di riferimento a qualsiasi attività agricola pregressa costituisce un incentivo per l’accesso dei giovani nell’attività agricola, consentendo di optare per l’apertura di una attività agricola anche non avendo, al momento dell’acquisto, la professionalità richiesta per ottenere gli aiuti previsti dalla normativa agricola.
Quanto, poi, all’oggetto del compendio unico il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 al 2°comma dell’articolo 5-bis parla chiaramente di ” trasferimento a qualsiasi titoli di terreni agricoli”; al 3°comma, facendo riferimento al maso chiuso, cita i ” trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso”; da ultimo, al 4° comma dispone che ” I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili”.
Giunti a questo punto occorre stabilire se la qualifica agricola del terreno vada determinata sulla base della destinazione urbanistica impressa al terreno dal Piano urbanistico comunale, oppure con riferimento alla sua realtà naturale. Secondo un orientamento l’effettiva destinazione del terreno dovrebbe attrarre nell’orbita dell’agevolazione anche il terreno che consenta utilizzazioni urbanistiche diverse da quella agricola. Tuttavia, alla luce della costante prassi, sarebbe problematico richiedere, in base a questa teoria, le agevolazioni per l’acquisto di un terreno assolutamente inidoneo alla coltivazione (ad esempio, tratto roccioso).
Sembra, dunque, preferibile ritenere esclusi dalla normativa in esame quei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
Parte della dottrina ha ritenuto che fosse prevalente il criterio della realtà fisica, criterio in base al quale ciò che rileva è la concreta vocazione agricola del terreno, a prescindere dalla qualifica
urbanistica.
Quanto ai fabbricati, qualora siano rurali, essi concorrono alla formazione del compendio unico estendendosi a loro la norma vigente in materia di pertinenze (cfr. articolo 818 c.c.). Una ulteriore possibilità di costituire un compendio unico è quella prevista dall’articolo 11-quater il quale stabilisce che è possibile costituire in compendio unico terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, senza, peraltro, necessità di un contestuale acquisto di terreno agricolo, e al solo scopo di salvaguardare l’integrità della azienda agricola.
Tale facoltà potrà essere esercitata mediante una dichiarazione unilaterale del proprietario contenuta in un atto pubblico redatto dal notaio innanzi al quale la dichiarazione stessa è stata resa. Ancora una volta il legislatore utilizzando l’espressione “di proprietà della parte”, lascia intendere che non è necessario che nel momento della costituzione del compendio il costituente debba avere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale”.
Avvocato Chiara Roncarolo
Avvocato Maurizio Randazzo
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