SUCCESSIONI – agevolazioni per il contribuente – emergenza Covid 19

Il c.d. decreto “Cura Italia” (Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) è una delle principali misure urgenti volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il decreto si propone di permettere ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori dipendenti ed autonomi, di contrastare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19.

Tra le misure previste ed adottate a seguito dell’emanazione del predetto decreto, vi è anche la sospensione di alcuni adempimenti e versamenti, nonché il rinvio di alcuni termini previsti per i contribuenti.

Nello specifico l’articolo 62, comma 1, del decreto “Cura Italia” ha introdotto una previsione generalizzata di sospensione degli adempimenti tributari. Di particolare interesse appare la previsione che nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio siano stati sospesi gli adempimenti in scadenza con conseguente proroga della data per la loro esecuzione, al 30 giugno, senza che ciò comporti l’applicazione di alcuna sanzione. Ciò in quanto, tra gli adempimenti tributari prorogati rientra anche il termine per la presentazione della dichiarazione di successione.

IL decreto non prevede una proroga espressamente per la presentazione della dichiarazione di successione il cui termine ordinario di presentazione è di dodici mesi dalla data di decesso, come previsto dall’art. 31 del Testo Unico in materia di successioni (D. Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990). Pertanto, qualora il termine per la presentazione della dichiarazione venga a scadere nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, l’adempimento potrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Peraltro, il decreto “Cura Italia” stabilisce che il contribuente che si avvale della predetta sospensione, non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti fintanto che non presenti la dichiarazione.

Viceversa, qualora il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intenda presentare la dichiarazione di successione, ovviamente, sarà tenuto al versamento delle imposte ipotecarie e catastali e dei tributi indiretti conseguenti alla presentazione.

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