Compendio unico: accertamento dei requisiti oggettivi

Una delle necessità in materia di compendio unico, nel silenzio dei decreti legislativi n.ri. 99/2004 e 101/2005 ed in conseguenza della mancanza di espressa previsione regionale, è quella di individuare, ai sensi della normativa vigente in materia, il soggetto o l’organo idoneo ad attestare l’estensione di terreno idonea atta a costituire un compendio unico in rapporto alla sua redditività secondo quanto determinato dai piani regionali di sviluppo rurale.
A parere di chi scrive è auspicabile che tutte le Regioni si pronuncino sul tema, tuttavia è opportuno rilevare come diverse visuali delle problematiche potranno portare alla regolamentazione di medesime situazioni in maniera completamente differente: è accaduto ad esempio nelle Regioni Piemonte e Veneto, che, la Regione Piemonte, come si evince dalle citate “Istruzioni per l’applicazione delle normative connesse ai decreti legislativi nn.99/04 e 100/05”, abbia ritenuto che la certificazione da produrre all’agenzia delle entrate, che attesta il raggiungimento della redditività così come definita dal Piano di Sviluppo Rurale, vada rilasciata dalla Provincia.
Sembra opportuno precisare che per il rilascio della predetta certificazione, è conseguenza della presentazione, da parte dell’impresa, alla Provincia della domanda di riconoscimento del compendio unico unitamente alla dichiarazione di redditività dell’aziendale redatta sulla stessa modulistica utilizzata per la dichiarazione della redditività prodotta al fine dell’ammissione ai benefici delle Misure A e B del Piano di Sviluppo Rurale.
Quanto sopra si basa sul fatto che la costituzione del Compendio Unico rientra a pieno titolo in quelle attività trasferite alle Province nel disposto dell’articolo 2 comma 1, sub-a della l.r. n°17/99 emanata per regolare gli interventi relativi al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende per la fase di produzione nonché di trasformazione aziendale.
Viceversa la Regione Veneto, nell’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 3470 del 05/11/2004, modificata e integrata con deliberazione della stessa Giunta n. 3966 del 10/12/2005, considerando che ” la norma non specifica la competenza per il rilascio delle certificazioni e degli opportuni accertamenti dei requisiti”, al fine di offrire le dovute garanzie di accesso ai benefici previsti, nonché di effettuare le opportune verifiche mediante i competenti uffici regionali, individua il seguente iter procedimentale: l’utente si rivolge al notaio rogante impegnandosi alla costituzione del compendio unico e al rispetto dei vincoli di legge dichiarando sotto la propria responsabilità l’acquisizione e la sussistenza del requisito del raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dal Piano di Sviluppo Rurale, Misura 1 (Reg. (CE) 1257/99 e 1260/99) determinato con le modalità previste nell’ambito della medesima misura, e i Servizi Periferici degli Ispettorati Regionali per l’Agricoltura sono tenuti a collaborare, ove richiesto, con i competenti Uffici delle Entrate al fine di certificare l’idoneità del possesso in capo all’utente dei requisiti
soggettivi ed oggettivi (e precisamente: accertamento della qualifica, capacità professionale e raggiungimento del livello minimo di redditività), nonché di verificare il mantenimento degli obblighi di coltivazione o di conduzione diretta previsti dal D. Lgs. 29/03/2004 n. 99.”
In mancanza di previsione regionale, stante il silenzio dell’articolo 5-bis, si potrebbe ritenere sufficiente una dichiarazione resa in atto dalla parte acquirente, sotto la sua responsabilità, preferibilmente supportata da una relazione e/o dichiarazione redatta da un perito agrario o altro esperto, attestante l’estensione di terreno oggetto d’acquisto, la sua coltura e redditività, ai sensi della normativa in commento.
Poiché, come sopra evidenziato, il comma 5 dell’art. 5-bis prevede espressamente che possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola, è da ritenersi che, anche la valutazione circa la sussistenza del requisito della funzionalità, debba essere effettuata dal medesimo soggetto o dall’organo che rende l’attestazione di cui sopra.

Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

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