Compendio unico in generale

La disciplina del compendio è individuata dal decreto legislativo 99/2004 così come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 101/2005, ha introdotto la figura del compendio unico. Tale
compendio sostituisce la precedente “minima unità colturale”.
Il legislatore italiano ha esteso a tutto il territorio nazionale, le agevolazioni fiscali previste dall’art.
5-bis, commi 1 e 2 della legge 97/1994 per i terreni siti nei territori delle comunità montane.
Il predetto articolo è, infatti, espressamente richiamato dal 2° comma dell’art. 5-bis del D.lgs.
99/2004.
L’attuale disciplina legislativa (rif. D. Lgs.101/2005) prevede l’applicazione delle predette
agevolazioni fiscali “al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino
a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento”, con la
previsione che i “terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio
unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante
tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra
vivi”.
Inoltre è stato disposto che “La costituzione del compendio unico avviene con dichiarazione resa
dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento”.
La ratio della predetta normativa, come si ricava dalla relazione illustrativa al D.lgs. 99/04 è quello
di contribuire al processo di modernizzazione dei settori dell’agricoltura, in coerenza con la
normativa comunitaria, evitando l’eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria, che si verifica
soprattutto in sede successoria. Il legislatore ha cercato di garantire il rafforzamento strutturale delle
imprese agricole al fine di renderle più competitive.
Il nostro legislatore ha cercato di superare il concetto della minima unità colturale di cui all’art. 846
c.c., dando rilievo all’aspetto produttivo dell’azienda.
In buona sostanza, la nuova disciplina consente di costituire il compendio unico usufruendo di un
regime fiscale particolarmente favorevole, e stabilisce la nullità degli atti tra vivi e delle
disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio, dettando una
speciale disciplina in tema di successione avente ad oggetto terreni agricoli.
L’esigenza di salvaguardare l’integrità del fondo è stata privilegiata a scapito dei meccanismi
successori radicati nel mondo agricolo. Tali sistemi tendevano essenzialmente a tutelare gli interessi
della famiglia e l’eguaglianza tra i coeredi e portavano al frazionamento della proprietà in sede di
divisione ereditaria.
Spesso, in passato, il legislatore italiano ha fatto dei tentativi di far breccia nel sistema tradizionale, emanando una serie di norme di diritto speciale.
Un primo tentativo per arginare la frammentazione della proprietà terriera era stato fatto con la
Legge del 1933 sulla bonifica integrale, che prevede trasferimenti coattivi, anche se ai fini di bonifica.
Successivamente vi sono state:
– La legge 3 giugno 1940 n. 1078 che prevede norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori;
– La legge12 maggio 1950 n. 230 che prevedeva provvedimenti per la valorizzazione dell’Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;
– La legge 29 maggio1967 n. 379 che prevedeva modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria;
– La legge 3 maggio del 1982 n. 203 che prevede norme sui contratti agrari.
Questa tendenza a privilegiare l’aspetto produttivo dell’azienda era stata recepita anche dalla giurisprudenza della Cassazione Civile che con la sentenza a Sezioni Unite n. 6123 del 18 ottobre 1986, ha considerato elemento discriminante nella risoluzione del conflitto tra una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione e riscatto di cui all’art. 7, comma 2, della l. 14 agosto 1971 n. 817, la valutazione delle dimensioni territoriali dell’azienda diretto-coltivatrice, dando prevalenza
“all’azienda che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico”.

Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

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