Diritti all’aiuto (PAC) e loro natura giuridica, la costituzione in pegno, sequestro e pignoramento

La circostanza dell’assoggettabilità dei diritti all’aiuto ad atti di autonomia privata – unitamente al rilievo di un autonomo valore patrimoniale degli stessi che consegue all’espressa previsione della loro circolazione separatamente dal terreno – rende insufficiente la semplice collocazione di tali diritti nella categoria dei sussidi – intesi come trasferimenti di risorse senza contropartita da parte di pubblici poteri a soggetti che si trovano in particolari stati di bisogno o ad un’impresa al fine di limitare l’aumento dei prezzi di determinati beni – nella quale peraltro senza dubbio rientrano.

Peraltro, se la qualifica di sussidio descrive in modo esauriente il rapporto che intercorre tra lo Stato e l’agricoltore assegnatario, la stessa nozione risulta, invece, insufficiente a definire l’essenza dei diritti all’aiuto nel momento in cui vengono a formare oggetto di atti di disposizione.

La questione della natura giuridica dei diritti all’aiuto è stata affrontata dall’Agenzia delle entrate proprio all’atto di fornire chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle operazioni di trasferimento degli stessi: nella risoluzione 114/E del 17 ottobre 2006, l’Agenzia ha ritenuto i diritti all’aiuto assimilabili ai diritti di credito e ha richiamato la disciplina della cessione dei crediti dettata dagli articoli 1260 ss. del codice civile. Tuttavia non risulta comprensibile la motivazione relativa alla fase genetica. L’’Agenzia delle entrate, aggiunge a sostegno dell’assimilabilità dei diritti all’aiuto a diritti di credito, che “l’ammissione al beneficio non attribuisce all’agricoltore beneficiario altro diritto diverso da quello a ricevere una somma di denaro”.

Ora, anche se la dottrina italiana non si è pronunciata in materia, vi è una tesi in base alla quale i diritti all’ aiuto sono configurati da una dottrina europea quali beni immateriali: così come disegnati dalla normativa comunitaria rientrerebbero in detta categoria aderendo a quell’impostazione che definisce i beni immateriali in modo negativo, basandosi essenzialmente sulla mancanza di una percettibilità della cosa tramite i sensi o comunque di una sua determinabilità fisica.

Altri autori hanno operato una sostanziale identificazione tra beni immateriali e beni intellettuali.

In tale incertezza, la disciplina del pegno sui diritti all’aiuto, espressamente disciplinata dall’art. 18 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e ss. mm. ii., contribuisce a fare un po’ di chiarezza sulla natura di tali diritti.

La costituzione in pegno di diritti all’aiuto è consentita per garantire l’adempimento delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa agricola ed è assoggettata alla disciplina dettata dall’art. 2806 del codice civile (pegno di diritti diversi da crediti), la stessa che si applica a diritti quali quello di privativa industriale, di brevetto industriale e d’autore.

Pertanto, la costituzione del pegno è soggetta alla stessa forma richiesta per il trasferimento dei diritti, come sopra illustrata ed è soggetta a registrazione nel Registro nazionale titoli.

Vi è da rilevare, però, che in deroga alla regola dello spossessamento dettata dell’art. 2786 c.c., gli imprenditori agricoli continuano ad usare i diritti oggetto di pegno.

Resta da precisare che, ferma restando la possibilità lasciata all’agricoltore di costituire a garanzia dell’adempimento di un’obbligazione determinata i diritti all’aiuto di cui sia titolare, il legislatore ha negato l’assoggettabilità di tali diritti al soddisfacimento della generalità dei creditori dell’agricoltore.

La normativa, infatti, esclude la possibilità di sottoporre a sequestro, pignoramento, o sottoporre a provvedimenti cautelari i diritti all’aiuto (così come la generalità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di sostegno all’agricoltura), tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti.

Tale disciplina tiene senz’altro conto del fatto che, al di là delle peculiarità relative ai diritti all’aiuto, l’essenza ultima dei diritti stessi resta pur sempre quella di sussidi all’agricoltura, pertanto le circostanze in cui viene in rilievo un loro autonomo valore economico sono tendenzialmente limitate ai casi in cui ciò si renda funzionale alla miglior conduzione dell’azienda e, dunque, all’ottimizzazione della produzione.

Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

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