Eccezioni alla decadenza dalle agevolazioni fiscali in caso di affitto del fondo prima del quinquennio dall’acquisto

Le principali ipotesi di decadenza dal regime fiscale agevolato, con effetti che retroagisco fino al momento della stipula dell’atto, sono illustrate all’art. 7 l. 604/1954, il quale prevedere la decadenza dalle agevolazioni per il richiedente che abbia volontariamente alienato il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, o che abbia cessato di coltivarlo direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto del diritto reale oggetto del contratto agevolato.

In caso di alienazione, affitto a terzi o cessazione dell’attività agricola prima che sia decorso tale lasso di tempo verrebbe, infatti, vanificato lo scopo sottostante la previsione del regime agevolato di favorire la costituzione e/o l’arrotondamento della proprietà coltivatrice.

Proprio tale ultimo assunto ha permesso di ulteriormente valutare e dare soluzione in merito all’applicabilità o meno della sanzione della decadenza, nel caso in cui il coltivatore diretto costituisca una società agricola e conceda ad essa il fondo in affitto prima della decorrenza del quinquennio.

La qualifica di coltivatore diretto, requisito che deve necessariamente sussistere in capo al soggetto acquirente durante tutto il quinquennio successivo all’acquisto, costituisce il fulcro attorno al quale ruota l’interpretazione estensiva dell’art. 7 l. 604/54. Partendo da tale presupposto è stato sancito che la concessione in affitto del fondo ad una società agricola della quale lo stesso è socio, non è di per sé sufficiente a comportare la decadenza dall’applicazione del regime agevolato, purché continui a sussistere al socio la qualifica di coltivatore diretto in capo al socio e l’esercizio dell’attività agricola.

A tale affermazione si è giunti attraverso l’analisi del combinato disposto dal citato art. 7 l. 604/54 – sulla decadenza – e dall’art. 9 del decreto legislativo inerente l’Orientamento e la modernizzazione del settore agricolo (D. Lgs. 228/2001). Quest’ultimo articolo prevede che i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie già previste in capo alle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale debbano continuare ad essere riconosciute ed applicate anche in capo ai soci delle società di persone esercenti attività agricole.

Ove, quindi, un imprenditore individuale, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, in veste di socio, decida di costituire unitamente ad altri soggetti – non necessariamente coltivatori diretti – una società di persone, alla quale concedere in affitto i terreni acquistati prima del decorso del quinquennio, non vi sarà decadenza qualora il predetto soggetto mantenga la qualifica di coltivatore diretto e continui l’esercizio dell’attività agricola all’interno della stessa ed anche dopo la costituzione della società.

La continuazione della conduzione dei terreni, infatti, soddisfa la ratio di incentivazione alla formazione ed arrotondamento della piccola proprietà contadina, la quale, in forza dell’interpretazione estensiva di cui sopra, non viene lesa dal soggetto coltivatore diretto, che abbia acquistato in regime agevolato, costituisca una società di persone alla quale vengano affittati i terreni, e continui la conduzione attiva anche in veste di socio.

Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

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