Estensione del compendio unico

Il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, espressamente nel co.1^ dell’art.5-bis recita: “ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamenti (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.”
Stante quanto sopra, in mancanza di espressa disciplina regionale, sorge il dubbio se la detta estensione di terreno necessaria per costituire il compendio unico sia da considerarsi quale limite “massimo” da raggiungere e non oltrepassare, oppure quale limite “minimo”.
Ritenere tale limite come “massimo” in realtà potrebbe vanificare gli scopi che il legislatore ha inteso perseguire: creare imprese agricole di medio – grandi dimensioni.
Una tale interpretazione porrebbe, inoltre, seri problemi applicativi in presenza di superfici che superano di poco detto limite o costituite da mappali interi che dovrebbero essere frazionati.
Ritenere tale limite come “minimo” da raggiungere porterebbe per il coltivatore diretto il problema del mantenimento della sua stessa predetta qualifica: superando un certo limite perderebbe tale qualifica, mentre non sussistendo analoga limitazione per l’imprenditore agricolo professionale, questi potrebbe costituire in compendio di grandissime superfici di terreno.
In realtà il legislatore, facendo espressamente rinvio al livello di redditività, ha voluto aver riguardo alla dimensione economica dell’impresa, ma sempre rapportata ad un concreto uso funzionale del fondo. Pertanto compendi eccessivamente estesi perderebbero tale nesso funzionale ed inoltre, a causa del vincolo di indivisibilità proprio del compendio, potrebbero costituire un intralcio alla circolazione dei terreni per un decennio dalla costituzione del compendio stesso e ciò con evidente e notevole nocumento per l’economia.
Stante quanto sopra sembra preferibile costituire più compendi di dimensioni tali da affrontare la concorrenza ma, al fine da consentirne un proficuo utilizzo, non eccessivamente estesi e come tali più agevolmente trasferibili nella loro intera consistenza, stante il vincolo di indivisibilità.
Si rileva che la Regione Piemonte, nelle “Istruzioni per l’applicazione delle normative connesse ai D.lgs. nn.99/04 e 100/05”, approvate con D.G.R. n. 107-1659 del 28/11/2005, precisa che “il compendio unico come fissato dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 99/04 si ottiene quando è raggiunta, anche a seguito di più atti di trasferimento, la soglia di redditività minima fissata dal Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) adottato ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 dalla Regione Piemonte”.
In mancanza di espressa previsione regionale appare tuzioristicamente più opportuno ritenere tale limite come “limite massimo” da non oltrepassare, soprattutto considerando che, qualora la Regione, ove sono ubicati i terreni acquistati, dovesse optare per questa soluzione, oppure qualora
la competente agenzia delle entrate non ritenesse condivisibile l’interpretazione estensiva, potrebbero verificarsi delle conseguenze fiscali particolarmente onerose relativamente alla superficie eccedente acquistata con le agevolazioni relative al compendio unico.
Inoltre, nel caso precedentemente prospettato, si porrebbe l’ulteriore problema della persistenza della trascrizione del vincolo di indivisibilità, ritenuto irrevocabile in quanto trascende gli interessi di colui che costituisce il compendio unico.
Il D.lgs. 101/2005 ha previsto:
– Che i terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività;
– Che la costituzione del compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico.
Si sottolinea, inoltre, come, ai sensi di legge, possano essere costituiti, in compendio unico, terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola. Tuttavia la funzionalità va valutata caso per caso, con riferimento al tipo di attività agricola esercitata. A titolo di esempio si rileva come sia stato ritenuto che sussistesse tale requisito con riferimento ad un alpeggio situato a 50 km dal centro aziendale nel caso di una azienda zootecnica che praticava la transumanza del bestiame.
Viceversa è stato ritenuto non funzionale all’esercizio dell’impresa l’acquisto di un seminativo a distanza similare, dal momento che tale terreno per essere raggiunto e lavorato comportava irrazionali scelte imprenditoriali in riferimento allo spostamento di macchinari e all’aumento dei costi di gestione.

Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

Leave a comment