I livellari

Molti comuni, con l’intento di rendere validi gli antichi privilegi enfiteutici, e per chiedere ai discendenti dei livellari di corrispondere le somme relative all’affrancamento dei canoni, o di ripristinare la corresponsione di essi (ovviamente coi valori attuali), hanno posto in essere una serie di verifiche in merito all’esistenza dei diritti e delle concessioni livellari in essere tra il Comune e i cittadini che a vario titolo risultano concessionari dell’uso e del godimento di terreni boschivi o pascolivi di proprietà comunale. Le predette verifiche tendono all’individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali di godimento dei beni in uso, che solo con il pagamento del canone possono mantenere o modificare la titolarità della concessione.

Sembra utile ricordare il significato di alcune espressioni ricorrenti nei contratti che disciplinano le concessioni livellari.

I livellari erano contadini medioevali che coltivavano la terra concessa loro in affitto mediante un contratto di livello per il quale una terra, un bosco, un pascolo venivano concessi in godimento per un certo periodo di tempo a determinate condizioni. Il termine livellario deriva dal latino “libellus” (libretto).

Il Livellario è’ il soggetto in cui favore viene disposta la concessione del livello. La forma di contratto più rispondente alle caratteristiche sopra richiamate è l’enfiteusi: un diritto reale su un fondo altrui, in base al quale il titolare della concessione gode del dominio utile sul fondo stesso, obbligandosi a migliorarlo e pagando al proprietario un canone annuo in denaro.

L’enfiteusi è il più ampio dei diritti reali limitati, in quando concede al suo titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo appunto l’obbligo di migliorarlo e pagare un canone. L’enfiteusi può essere costituita in perpetuo o a tempo determinato, ed in quest’ultimo caso la sua durata non può essere inferiore ai vent’anni. Essa può sorgere per contratto, per il quale è necessaria la forma scritta e la sua trascrizione, per testamento con trascrizione dell’atto d’acquisto, per usucapione o per provvedimento amministrativo.

Stante quanto sopra risulta ovvio che il concedente, nel nostro caso il Comune, mantiene la proprietà del fondo dato in concessione e al concessionario permane l’obbligo di pagamento di un canone periodico che costituisce un onere reale.

Quanto agli obblighi e ai diritti dell’enfiteuta (cioè il concessionario del terreno) si rileva come lo stesso abbia:

  1. Il diritto di godimento sui frutti del fondo, sulle utilizzazioni del sottosuolo e sulle accensioni;
  2. Il diritto di rimborso dei miglioramenti apportati, diritto di affrancazione;
  3. L’obbligo di pagare le imposte che gravano sul fondo;
  4. L’obbligo di pagare al concedente un canone periodico;
  5. L’obbligo di migliorare il fondo.

Gli istituti che vengono in considerazione nel momento in cui il concedente e/o il concessionario vogliono risolvere il contratto di enfiteusi sono rispettivamente la devoluzione e l’affrancazione. Entrambi necessitano di un atto notarile con trascrizione catastale della variazione dei soggetti titolari della proprietà.

E’ necessario precisare che il controllo che i comuni dovrebbero preliminarmente promuovere costituisce un accertamento formale non probatorio, con il quale le parti riconoscono un rapporto già in corso e l’esistenza di questo fin dalla sua origine, qualsiasi sia il caso che ne ha provocato l’insorgenza (compravendita di fondo livellare, successione testamentaria, concessione). Inoltre è necessario sapere e ricordare che:

  1. Il rapporto può essersi estinto per legge se costituito prima del 28.10.1941, con canone inferiore alla 1000 lire;
  2. il rapporto si è estinto per usucapione se il canone non è più stato corrisposto da almeno 20 anni;
  3. il rapporto ancora in essere è affrancabile ai sensi dell’articolo 973 del codice civile, versando una somma pari a 15 volte il canone, corrispondente al reddito dominicale aggiornato.

Anche se l’intento delle amministrazioni dovrebbe essere, dunque, quello di far chiarezza allo scopo di ovviare al fatto che in passato si è operato spesso basandosi su dati approssimativi e parziali, sembra opportuno verificare caso per caso al fine di accertare i trasferimenti del diritto di concessione che in Comune potrebbero non risultare.

 

Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

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