Le peculiarità del regime unico di pagamento dei diritti all’aiuto

Il regime unico di pagamento istituito dal regolamento n. 1782/2003 opera attraverso modalità di intervento profondamente diverse rispetto ai precedenti regimi, prevedendo l’erogazione di un sussidio agli agricoltori legato esclusivamente all’estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, prescindendo dalla quantità della produzione e, in linea di massima, dal tipo di coltivazione in essa esercitato. Pertanto l’unico ulteriore vincolo cui è subordinata la corresponsione della somma relativa all’aiuto risulta essere quello del mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali e del rispetto delle norme relative all’ambiente, alla sicurezza degli animali e al benessere e alla salute degli animali.

La principale peculiarità di questo regime di sostegno consiste nella suddivisione dell’importo del sussidio da corrispondere a ciascun agricoltore – per l’appunto il pagamento unico – in quote (chiamate dal legislatore comunitario “diritti all’aiuto” e negli atti interni “titoli all’aiuto”) suscettibili di formare oggetto di atti negoziali.

La fissazione definitiva dei titoli all’aiuto ha avuto luogo, al termine del procedimento amministrativo per la loro prima assegnazione, con la notifica agli aventi diritto di una lettera contenente l’indicazione del numero e dell’importo unitario dei titoli definitivamente assegnati.

Si ritiene, tuttavia, utile, anche ai fini di una più consapevole ricostruzione della loro natura giuridica, accennare rapidamente alla loro fase genetica.

Il regolamento 1782/2003 provvede all’identificazione degli aventi diritto all’assegnazione del sussidio attraverso la previsione di tre diverse fattispecie:

  1. a) la modalità comune di assegnazione dei titoli all’aiuto, contemplata dall’art.33, lettera a), si fonda sul dato storico della fruizione, in un periodo di riferimento (triennio 2000-2002), di sussidi a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno elencati nell’allegato VI del regolamento. Tale previsione fa riferimento ai regimi di sostegno inerenti a seminativi, patate da fecola, legumi da granella, riso, carni bovine, ovine e caprine, foraggi essiccati, cotone, luppolo, olio di oliva, tabacco, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina, latte e prodotti lattiero-caseari.
  2. b) alla prima ipotesi di assegnazione, c.d. in via originaria, sono equiparate alcune situazioni in cui l’agricoltore che chiede la fissazione degli aiuti non è quello storico ma quello per il quale esistono particolari condizioni (art. 33, commi 1, lettera b), 2 e 3).

Nello specifico:

l’agricoltore che abbia ricevuto l’azienda o parte di essa per via ereditaria effettiva o anticipata;

in caso di modificazione dello stato giuridico o della denominazione, l’agricoltore che gestisce l’azienda;

in caso di fusione, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda;

in caso di scissione, in modo proporzionale gli agricoltori che gestiscono le aziende risultanti dalla scissione.

  1. c) in casi eccezionali il regolamento prevede la possibilità:

– di una prima assegnazione in via derivativa;

– di una assegnazione dalla riserva nazionale. Tale fattispecie prevista per:

– a) gli agricoltori che abbiano iniziato l’attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno;

– b) superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l’abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori.

Occorre, tuttavia, tener presente che l’assegnazione di diritti dalla riserva nazionale è quantitativamente limitata in corrispondenza al numero di ettari posseduti (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda e in relazione ai quali non siano stati maturati altrimenti titoli all’aiuto;

  • di trasferimento a titolo sia temporaneo che definitivo, ma, in ogni caso, connesso a corrispondenti vicende relative alla terra.

Il diritto all’assegnazione del sussidio sorge per il solo fatto di trovarsi in una delle circostanze previste dal regolamento, ed è subordinato soltanto alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli all’aiuto, al possesso, a tale data, della qualifica di agricoltore e alla disponibilità di un’azienda di dimensioni minime non inferiori a 0,3 ettari.

Nella normativa vi è anche la previsione di un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto posto in essere mediante un registro elettronico in cui devono essere riportati i dati identificativi relativi al titolare del diritto; al valore; alla data di costituzione; alla data di ultima attivazione; alle modalità di acquisizione dei diritti; al tipo di diritto; al trasferimento; alle altre vicende inerenti ciascun diritto.

In Italia è stato istituito, presso il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), il Registro nazionale dei titoli comprensivo di due sezioni:

  • la sezione A, in cui sono riportati tutti gli elementi caratteristici dei titoli all’aiuto;
  • la sezione B, in cui risultano tutti i movimenti effettuati sugli stessi.

Occorre, infine, rilevare che la registrazione dei movimenti relativi ai trasferimenti dei titoli o al cambiamento delle caratteristiche degli stessi avviene attraverso la presentazione all’organismo pagatore territorialmente competente di una domanda di trasferimento dei titoli; e che è consentita la compilazione della domanda di trasferimento dei titoli unicamente da parte del soggetto definito “attivo” (cessionario, acquirente, erede, nuova società).
Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

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