Le Società Agricole

Le agevolazioni che in precedenza erano riservate esclusivamente agli imprenditori agricoli individuali, con la riforma del 2004, sono state estese anche a chi opera in forma associata: la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è stata riconosciuta anche alle società agricole, le cui caratteristiche vengono completamente ridefinite dalla riforma.

Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (s. s., s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o S.p.A.) e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre requisiti, due che riguardano il contenuto dell’atto costitutivo o dello statuto, e il terzo, che riguarda le persone dei soci o degli amministratori.

Il primo requisito riguarda l’oggetto sociale: la società deve avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse, individuate dall’articolo 2135 del codice civile. Secondo la nuova formulazione di questa norma rientrano tra le attività agricole:

– la coltivazione del fondo;

– la silvicoltura;

– l’allevamento di animali;

–  tutte le attività connesse, cioè:

– le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;

– la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola;

– l’agriturismo.

Il secondo requisito è relativo alla ragione sociale o denominazione, che deve sempre contenere l’indicazione “società agricola”.

Il terzo requisito, si riferisce al fatto che:

  • nelle società di persone (s.s.; s.n.c.) almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, mentre gli altri soci possono anche non essere agricoltori, indipendentemente dal loro numero;
  • nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un socio accomandatario.
  • nelle società di capitali deve essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto almeno un amministratore. Pertanto, poiché nelle società di capitali gli amministratori possono anche non essere soci, si potrà verificare il caso di una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore, e magari solo uno dei membri del consiglio di amministrazione è in possesso della qualifica di IAP. Ed ancora, si potrebbe ipotizzare una società unipersonale in cui il socio unico non è agricoltore, e solo uno degli amministratori riveste la qualifica prevista dalla legge.
  • nelle società cooperative occorre invece che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di IAP o coltivatore diretto.

Occorre tener presente, però, che la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto può essere apportata dall’amministratore a una sola società.

Inoltre, occorre precisare che l’amministratore di società agricola di capitali e il socio di società agricola di persone possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale in virtù dell’attività svolta nell’ambito della società agricola, purché, però, siano in possesso delle competenze professionali in campo agricolo, dedichino all’attività svolta nell’ambito della società agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro e ne ricavino almeno la metà del proprio reddito (con esclusine delle pensioni). Quanto poi alle somme percepite per l’attività svolta nelle società agricole, tali retribuzioni consentono l’iscrizione nella gestione previdenziale agricola.

Alla luce di quanto sopra le società agricole in possesso dei requisiti sopra elencati possono usufruire di tutte le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie riservate ai coltivatori diretti, cioè alle persone fisiche che dedicano la propria attività manuale alla coltivazione del terreno. Dunque al momento dell’acquisto di terreni agricoli le società agricole possono richiedere le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (P.P.C.).

Anche le società agricole, inoltre, potranno usufruire della agevolazione che prevede l’esenzione da qualsiasi imposta sull’acquisto di terreni per chi costituisce un compendio unico e si impegna a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento.

Anche le società agricole possono chiedere le agevolazioni fiscali per l’acquisto dei terreni agricoli prima di avere ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale, purché abbiano già presentato la domanda all’ufficio competente, che ne rilascia certificazione, e il socio o l’amministratore sia già iscritto alla gestione previdenziale, infatti la qualifica deve essere ottenuta entro ventiquattro mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni.

In precedenza le società agricole erano penalizzate dalla legge, perché non potevano godere di gran parte delle agevolazioni per l’acquisto dei terreni agricoli e perché i requisiti previsti per l’assunzione della qualifica di imprenditore agricolo erano molto più restrittivi. Infatti, prima, nelle società di persone era necessario che almeno la metà dei soci fosse imprenditore agricolo a titolo principale (metà degli accomandatari nel caso delle s.a.s.), mentre nelle società di capitali doveva essere sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale almeno il 50% del capitale sociale.

Per poter usufruire delle agevolazioni, le società agricole pre-esistenti devono adeguarsi ai nuovi requisiti e a tal fine è stata prevista un’agevolazione che consiste nell’esenzione da qualsiasi imposta dovuta per gli atti modificativi.

 

Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

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