Miglioramenti, Addizioni e Trasformazioni

Volendo trattare delle opere migliorative previste dal legislatore occorre distinguere preliminarmente tra Miglioramenti, Addizioni e Trasformazioni.

Per tutte le fattispecie vi è l’attitudine a modificare il fondo, incrementandone: a) la capacità produttiva: la quantità massima di prodotto che può essere ottenuta da un’entità economica dati determinati fattori di produzione; b) la capacità reddituale: la capacità dell’azienda di ottimizzare l’utilità delle risorse impiegate; c) il valore di mercato, rispetto al valore che il bene avrebbe avuto senza gli investimenti.

Non dobbiamo trascurare che ulteriore requisito perché si possa parlare di miglioramento è la durata, ossia l’attitudine a persistere nel tempo.

In buona sostanza, grazie alle migliorie, il concedente dovrà avere la possibilità, concreta e attuale, di vendere i propri beni, o di concederli in locazione, o di coltivarli, ottenendo rispettivamente un prezzo di vendita, un affitto o un raccolto più redditizi.

Si tratta, quindi, d’investimenti di lungo periodo in un’attività produttiva allo scopo di ottenere, consolidare e accrescerne un utile o un reddito. Si parla di investimenti di capitali sulla terra che determinano un aumento del valore del patrimonio fondiario o un incremento di produzione, redditività o di valore dell’azienda agricola.

Nella consapevolezza che la predetta distinzione risponde a esigenze più dogmatiche che pratiche, è comunque opportuno ribadire, anche per sommi capi, la tripartizione operata, negli anni, dal legislatore e giunta a compimento con la legge 203/82, divisa in: Miglioramenti, Addizioni e Trasformazioni.

Per miglioramento, si intende un intervento intrinseco o in senso stretto, in quanto inerente il patrimonio fondiario (tipici esempi sono: spietramenti, scassi, prosciugamenti).

Con lo stesso criterio, quindi, potremo definire addizione un intervento, invece, estrinseco ossia distinto dal fondo, autonomo e distinto (esempi, in questo caso sono attinenti al fabbricato, o ad un impianto arboreo).

Infine, ultima categoria riguarda gli interventi di trasformazione, descrivibili come innovazioni del regime aziendale quali, ad esempio, il passaggio a colture meno intensive o la conversione in terreno boscato.

La trasformazione rappresenta un elemento nuovo, un elemento introdotto dall’art. 16 l. 203/82, il cui vero significato è costituito dalla rilevanza che la legge dà al concetto di “destinazione agricola”. Con l’articolo 16 della legge sui Contratti Agrari il legislatore ha voluto confermare che la “destinazione economica” è una decisione dell’imprenditore affittuario che è così svincolato dal limite della “destinazione economica della cosa” imposto dall’art. 1615 c.c. che garantiva maggior peso al potere dispositivo del proprietario del fondo.

Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

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