Il regime di circolazione dei diritti-titoli all’aiuto

La normativa in materia prevede la possibilità che l’agricoltore a cui le quote sono state assegnate, in alternativa a chiederne il pagamento, le trasferisca, unicamente, ad altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo i casi di successione o anticipo di successione. Occorre tuttavia precisare che anche in caso di successione o anticipo di successione i diritti all’aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati e che uno Stato membro può decidere che i diritti all’aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione. La legge dispone che i diritti all’aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo, con o senza terra.

L’affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all’aiuto si accompagni il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, così come previsto dalla normativa, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all’aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato almeno l’80% dei suoi diritti all’aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all’aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di “pagamento unico”.

Gli Stati europei hanno l’opzione di decidere, in caso di vendita dei diritti all’aiuto, con o senza terra, che una parte dei diritti all’aiuto venduti siano riservati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale.

L’art. 25 del regolamento 795/2004 dispone che:

I diritti all’aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell’anno, ma il cedente deve informare del trasferimento le autorità competenti.

Sulla base dell’art. 25 del regolamento 795/2004, l’atto di trasferimento diventa effettivo sei settimane dopo la data della comunicazione, salvo opposizione delle autorità competenti comunicata al cedente entro il suddetto termine. L’opposizione, tuttavia, può essere motivata solo dalla mancata conformità del trasferimento alle disposizioni comunitarie.

La cessione del diritto all’aiuto deve avvenire mediante atto scritto e deve essere comunicata agli organismi pagatori a pena di inopponibilità agli stessi, entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Agea, in attuazione dell’art. 21 del regolamento (CE) 1782/2003, convalida il trasferimento del titolo. Le domande di cedente e cessionario devono essere presentate congiuntamente agli organismi pagatori.

I trasferimenti dei titoli all’aiuto possono avvenire solo all’interno delle regioni omogenee così come definite all’art. 2, comma 5”.

Pare opportuno precisare che i mutamenti nella titolarità dei diritti all’aiuto possono avvenire sostanzialmente sulla base di quattro modalità, che la circolare Agea del 18 aprile 2006, n. 10 individua nel seguente modo:

  1. successione ereditaria che riguarda la successione mortis causa come regolata dal diritto nazionale;
  2. successione anticipata (casi di consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario, cioè quando si verifica l’evento morte dell’usufruttuario o per rinuncia all’usufrutto; casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l’azienda o parte dell’azienda precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima, ipotesi in cui si possono essere ricomprese la donazione, la vendita, l’affitto o il comodato di tutta o parte dell’azienda a favore di soggetti successibili);
  3. atto tra vivi in via definitiva (ipotesi alla quale il regolamento (CE) riconduce la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all’aiuto, ad esclusione del trasferimento di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di pubblica utilità o per fini non agricoli);
  4. atto tra vivi in via temporanea (affitto o analoghe transazioni temporanee).

Ferma l’eccezione relativa ai casi di successione e anticipo di successione, sono temporaneamente inalienabili, e precisamente non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni dalla loro attribuzione, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale, così come quelli assegnati agli agricoltori che abbiano cominciato la propria attività agricola nel periodo di riferimento in base alle previsioni dell’art. 37, par. 2 del regolamento 1782/2003.

Ogni diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce nella riserva nazionale.

L’affitto e gli altri tipi di cessione temporanea sono consentiti solo nella misura in cui al trasferimento dei titoli all’aiuto si accompagni la concessione di un numero equivalente di ettari ammissibili, dovendosi considerare nullo per la parte eccedente il negozio che trasferisce un numero di titoli superiore.

Sembra importante evidenziare come la ratio della disciplina della circolazione dei titoli all’aiuto, nel regime unico di pagamento, sia quella di evitare una commercializzazione eccessiva degli stessi, tale da snaturare la funzione di strumento di sostegno all’agricoltura di tale regime che, seppure prevedendo sussidi svincolati dalla reale produzione, ha comunque lo scopo di favorire un miglioramento della produzione nel rapporto tra qualità e prezzo.

Il trasferimento definitivo dei titoli all’aiuto è, inoltre, soggetto alle trattenute, da riversare alla riserva nazionale, calcolate nelle percentuali massime previste dall’art. 9 del reg. 795/04, ovvero:

– in caso di vendita di titoli all’aiuto senza terra, il 30% del valore di ciascun titolo o l’importo equivalente espresso in numero di titoli. Nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico la percentuale è elevata al 50%;

– in caso di vendita di titoli con la terra corrispondente, il 10% del valore di ciascun titolo o l’importo equivalente espresso in numero di titoli;

– in caso di vendita di titoli all’aiuto con l’intera azienda, il 5% del valore di ciascun titolo e l’importo equivalente espresso in numero di titoli.

Particolari percentuali sono previste per i diritti di ritiro e per i titoli sottoposti a particolari condizioni, al contrario non è prevista nessuna trattenuta in caso di vendita di titoli all’aiuto, con o senza terra, ad un agricoltore che inizia l’attività agricola e in caso di successione o di anticipo di successione.

I trasferimenti dei titoli devono essere registrati nel Registro nazionale titoli. Nell’ipotesi di titoli all’aiuto indebitamente concessi, l’obbligo previsto per l’iniziale assegnatario di cedere tali titoli alla riserva nazionale incombe anche sui cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora i diritti di cui questi venga a disporre a seguito del trasferimento non siano sufficienti a provvedervi.

Allo stesso modo, qualora a seguito dell’assegnazione il valore dei titoli all’aiuto sia rettificato in quanto eccessivamente elevato, la rettifica si applica anche ai titoli nel frattempo trasferiti ad altri agricoltori.
Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

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