Il tempo e l’acquisto nell’usucapione

Nell’usucapione, il decorso del tempo è un elemento essenziale per la nascita del diritto. La durata del periodo di tempo necessario per usucapire varia a secondo:

  • della categoria del bene;
  • della situazione soggettiva del possessore (buona o mala fede);
  • dell’esistenza o meno di un titolo idoneo;
  • dell’esistenza o meno della trascrizione (mezzo di pubblicità dei beni immobili e mobili registrati).

Così, mentre l’usucapione ordinaria di immobili, richiede il possesso ininterrotto per venti anni, l’usucapione “abbreviata” di immobili (ex art. 1159 c.c.) richiede che il possesso si sia protratto, ininterrottamente, per soli dieci anni, a far data dalla trascrizione del titolo.

A seconda della natura del bene oggetto di usucapione la legge prescrive, oltre alla sussistenza dei requisiti tipici dell’usucapione abbreviata:

  • la buona fede del possessore;
  • il titolo astrattamente idoneo al trasferimento;
  • la trascrizione dello stesso;
  • che per i beni mobili non registrati, allorché manchi il titolo astrattamente idoneo, necessario per l’acquisto a non domino ex art. 1153 c.c., ma sussistano gli altri requisiti appena visti, l’usucapione si compia per effetto del possesso protratto per dieci anni (ex l’art. 1161 c.c.).
  • che per i beni mobili iscritti in pubblico registro, il termine è di soli tre anni di possesso continuato (ex 1162 comma 1 c.c.).
  • che l’usucapione breve delle universalità di mobili si compia a seguito del possesso ininterrotto per 10 anni (ex 1160 c.c.).

Occorre tener presente che non è possibile usucapire le servitù non apparenti, cioè quelle che sono esercitate senza che vi siano opere visibili e permanenti a tale scopo.

Altro requisito essenziale dell’usucapione è la buona fede dell’acquirente. Essa consiste nell’ignoranza di ledere un diritto altrui, è presunta e basta che sia stata presente al tempo dell’inizio del possesso stesso. Tuttavia, bisogna chiarire che la buona fede dell’avente causa è da intendersi nel senso che quest’ultimo deve ignorare che il suo dante causa non era il proprietario. La norma in esame, infatti, tende a proteggere, oltre alla sicurezza dei traffici giuridici anche il legittimo affidamento dell’acquirente, che, al momento della consegna della res, si era fondato sull’apparenza di titolarità del suo dante causa.

Ultimo requisito, infine, indispensabile per l’avverarsi dell’usucapione speciale è l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo, nel senso che il dante causa non è davvero il titolare del diritto che si intende trasferire e, quindi, il titolo sarà solo “astrattamente” idoneo al trasferimento medesimo, poiché l’effetto traslativo sarà precluso proprio dalla menzionata assenza di legittimazione. Ora, non potendosi avere effetto traslativo, perché nessuno può realmente trasferire un diritto che non ha, ma perdurando la necessità di tutelare il legittimo affidamento dell’acquirente, al legislatore non restava altro che introdurre questa particolare ipotesi di acquisto a titolo originario. E’ da precisare, tuttavia, che, ai fini dell’operatività dell’acquisto a non domino, il titolo non deve essere nullo, ossia non deve presentare vizi talmente gravi da essere insanabili. Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, comunque, i negozi che possono venir meno a seguito di annullamento o di rescissione ma produttivi di effetti sono da considerarsi “idonei” a tal fine.

 

Avvocato Chiara Roncarolo

Avvocato Maurizio Randazzo

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